Sanzioni per chi non estirpa i vigneti abusivi:
Il Senato della Repubblica ha approvato, nella seduta del il 17 marzo 2009, la “ Legge Comunitaria 2008”, ora trasmessa all’esame della Camera per la definitiva approvazione. La predetta legge contiene una norma che dovrebbe contribuire a eliminare le posizioni dei viticoltori che in passato hanno impiantato vigneti senza disporre dei prescritti diritti.

In realtà la normativa recepisce l’analoga disposizione contenuta nella regolamentazione comunitaria che ha introdotto la nuova Ocm vitivinicola dal 1° luglio 2008, rendendo cogenti con un provvedimento legislativo le sanzioni pecuniarie, abbastanza pesanti, previste dalla regolamentazione comunitaria.

In dettaglio si prevede che per le superfici vitate impiantate prima del 1º settembre 1998, senza disporre dei corrispondenti diritti di impianto, è possibile sanare la posizione  pagando una, senza procedere all’estirpazione e al pagamento di alcuna sanzione amministrativa. Tuttavia se entro il 30 giugno 2010 non è stato effettuato  il versamento della somma di 6.000 euro/ha o non è stata estirpata la relativa superficie, dal 1º luglio 2010 si applica  la sanzione amministrativa di € 12.000/ha.

La stessa sanzione amministrativa di 12.000 euro/ha si applica a coloro che, alla data del 31 dicembre 2008, non hanno estirpato le superfici vitate impiantate dopo il 31 agosto 1998 senza disporre dei corrispondenti diritti di impianto. Una terza categoria di viticoltori che devono espiantare i vigneti sono quelli che hanno effettuato gli impianti dopo l’entrata in vigore della nuova Ocm e cioè dopo il 3 luglio 2008.

La sanzione amministrativa pecuniaria è notevolmente elevata e tale da scoraggiare chi intende aggirare l’obbligo dell’estirpazione, al fine di aggravare ancor più la sanzione la norma stabilisce, così come richiesto dalla regolamentazione comunitaria, che la sanzione di € 12.000/ha si applica ogni dodici mesi  fino a che il viticoltore non abbia provveduto all’estirpazione del vigneto abusivo. E’ la prima volta che una sanzione amministrativa pecuniaria assume il carattere della ripetitività per cui una resistenza ad oltranza può far da moltiplicatore della sanzione fino a farla arrivare a livelli proibitivi. ( per approfondimenti vedi Agrilex Informa n.4 di aprile 2009)

ULTIMO ANNO PER LE DOMANDE CARTACEE DI AIUTO ALLA DISTILLAZIONE DEI SOTTOPRODOTTI

Le domande per ottenere gli aiuti previsti dalla regolamentazione comunitaria per i distillatori che ritirano fecce e vinacce potranno essere presentate all’Agea in forma cartacea solo per questa campagna.
La circolare dell’Agea del 16 marzo 2009, infatti, nel fissare le norme per accedere al regime di aiuti precisa che la presente campagna sarà l’ultima che consente l’opzione della presentazione cartacea della domanda. Dalla campagna 2009/2010 la presentazione della domanda di aiuto, dovrà avvenire esclusivamente in modalità telematica, utilizzando un apposito servizio web pubblicato sul portale www.sian.it. Tale servizio è disponibile a tutti i soggetti autorizzati ed inseriti nell’apposito elenco ministeriale dei “distillatori riconosciuti“ attraverso una autorizzazione all’accesso al portale rilasciata dall’Agea. Pertanto la distilleria interessata dovrà presentare specifica richiesta ad Agea – Servizio Tecnico – indicando uno o più nominativi da loro preposti per la compilazione della domanda di aiuto e relativi allegati nell’ambito del portale SIAN. ( per approfondimenti vedi Agrilex Informa n.4 di aprile 2009)

TAGLIO FRA VINI BIANCHI E ROSSI PER OTTENERE VINI ROSATI

D’ora in poi il vino rosato potrà essere ottenuto anche dalla miscela del vino bianco con  quello rosso e non solamente dalla vinificazione in bianco delle uve rosse o dal taglio del mosto bianco con il mosto rosso, secondo un metodo di vinificazione che in Italia ha una lunga e gloriosa tradizione.

 Il Comitato di gestione vino, a Bruxelles ha infatti dato via libera alla Commissione europea per l’abolizione del divieto di taglio del vino rosso con vino bianco per ottenere vino rosato in vigore il 1° luglio 2008 e che per quanto riguarda l’etichettatura dei vini andrà in vigore dal prossimo 1° luglio 2009.

Il vino rosato o rosé è stato sempre conosciuto nel nostro Paese come un prodotto di nicchia a motivo delle sue spiccate caratteristiche dovute oltre che al colore,  alla particolare tecnologia di vinificazione delle uve rosse, consistente in una fermentazione non in presenza delle bucce o in una limitata presenza delle stesse, che và  sotto il nome di vinificazione in bianco. In altri termini il colore rosé o rosato è dovuto non al semplice taglio di due vini base, rosso e bianco, ma piuttosto a particolari modalità produttive. La precedente  Ocm  ( Reg. CE n. 1493/99) vietava il taglio dei vini rossi e bianchi da tavola per ottenere vino rosato, e ammetteva solo una deroga per i vini a denominazione d’origine sempre che i relativi disciplinare prevedessero la tipologia di vino rosato ottenuto dal relativo taglio del vino rosso e bianco. In Francia è noto il caso dello Champagne rosé a denominazione d’origine, ottenuto, in deroga al divieto, attraverso il taglio dei due prodotti di base, rosso e bianco. La prima grossa breccia al divieto è però avvenuta nel 2004 allorquando la Spagna ha ottenuto una deroga al divieto di taglio per tutti i vini da tavola prodotti e commercializzati in Spagna.

L’Ue comunque non poteva persistere nel divieto di permettere la produzione di vino rosé dal taglio del vino rosso e bianco atteso che l’Oiv, l’Organizzazione internazionale della vite e del vino, ammetteva come lecita la pratica di detto taglio e molti Paesi terzi hanno cominciato ad invadere l’Europa di vini rosati ottenuti semplicemente dal taglio dei vini bianchi e rossi.

D’altra parte la filosofia che sta alla base della nuova Ocm entrata in vigore lo scorso anno, ha come obiettivo quello di rendere competitiva la produzione vinicola europea sui mercati mondiali e quindi la prima cosa da fare è quella di far ampio riferimento alle norme dell’Oiv in materia di pratiche enologiche estendendole ai vini europei. L’adozione di tali norme pone così i vini europei sullo stesso piano di quelli prodotti dai paesi terzi dando loro le stesse opportunità di commercializzazione. ( per approfondimenti vedi Agrilex Informa n.4 di aprile 2009)

DAL 1^ AGOSTO 2009 CON L’ENTRATA IN VIGORE DELLA NUOVA OCM SI PASSA ALLA DOP ED IGP


La nuova Ocm vitivinicola iniziata il 1° agosto 2008 si completerà definitivamente con l’inizio della nuova campagna 2009/2010 spazzando via ogni residua speranza in coloro che speravano in un rimando delle ultime norme riguardanti le denominazioni e l’etichettatura dei vini.

Dall’inizio della prossima campagna di commercializzazione, quindi scompariranno i vini a denominazione d’origine controllata DOC, quelli a denominazione d’origine controllata e garantita DOCG e quelli a Indicazione geografica tipica IGT per passare automaticamente nel nuovo e più ampio registro delle denominazioni d’origine protette- DOP - e in quello delle indicazioni d’origine protette – IGP - ai quali fanno capo tutti gli altri prodotti agroalimentari.

Lo schema di regolamento comunitario contenente queste ed altre norme, così come proposto dalla Commissione, è stato infatti approvato dai 27 stati membri nell’ambito del Comitato di gestione vino e quindi è stato notificato al Wto per eventuali osservazioni da parte dell’’Organizzazione che riunisce tutti gli altri Paesi del mondo e che regola i mercati internazionali. Il parere dovrà essere espresso entro tre mesi e quindi giusto in tempo per consentire alla Commissione europea di emanare il regolamento in tempo per la sua entrata in vigore a partire dalla prossima campagna.

A dimostrazione che il passaggio da vini Doc a vini Dop non è considerato del tutto indolore ma anzi piuttosto traumatico, è stato però previsto che l’esame dei nuovi riconoscimenti dei vini Dop e Igp avverrà secondo la vecchia procedura attualmente valida per i riconoscimenti dei vini Doc e Igt a condizione però che le domande di riconoscimento siano state presentate entro il 31 luglio 2009.

Questa deroga dovrebbe consentire di diluire in un lasso di tempo più lungo le richieste di nuovi riconoscimenti da esaminare con procedure facilitate rispetto a quelle, senza altro più restrittive che andranno in vigore con il nuovo regime. L’Italia è riuscita poi ad ottenere un’altra importante deroga che riguarda i vini a Indicazione Geografica tipica che attualmente vengono prodotti fuori della zona viticola di riferimento. La norma generale prevede infatti che tale possibilità non è più consentita per cui il Ministero delle politiche agricole aveva già impartito disposizioni per rendere esplicito nei disciplinari, l’obbligo di vinificazione nelle zone di produzione delle uve. La deroga riportata ora nel regolamento approvato dal Comitato di gestione vino di Bruxelles consentirà alle imprese vinicole di adeguarsi con gradualità a questa nuova norma in quanto la produzione dei vini Igt fuori zona di produzione sarà consentita sino al 31 dicembre 2012 sempre però che tale possibilità sia prevista dai rispettivi disciplinari o da una specifica norma nazionale. ( per approfondimenti vedi Agrilex Informa n.4 di aprile 2009)
 

Login