Modifiche al Decreto Ministeriale 7 luglio 1993
Modifiche al Decreto Ministeriale 7 luglio 1993( mod. dal DM 12 luglio 1999) “ recante disposizioni sui recipienti in cui sono confezionati i vini a denominazione di origine”

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L’articolo. unico del   D.M. 4 agosto 2008 (Gazz. Uff. 14 agosto 2008, n. 190) ha  disposto che all'art. 2 del decreto ministeriale 7 luglio 1993, come modificato dal decreto ministeriale 12 luglio 1999, sono aggiunti i seguenti commi:

 “2. In deroga alle disposizioni di cui ai precedenti comma 1 e 1-bis, limitatamente ai vini a denominazione di origine controllata, con esclusione delle tipologie con l'indicazione della sottozona, della menzione «riserva», «superiore», «vigna» e delle altre menzioni tradizionali di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 753/2002, i relativi disciplinari di produzione possono consentire l'uso dei contenitori alternativi al vetro costituiti da un otre in materiale plastico pluristrato di polietilene e poliestere racchiuso in un involucro di cartone o di altro materiale rigido di capacità non inferiore a due litri, conformi alle disposizioni di cui al Regolamento (CE) n. 1935/2004 richiamato in premessa.

3. La modifica dei disciplinari di produzione delle singole DOC interessate alla previsione di cui al comma 2 avviene con decreto del dirigente responsabile del procedimento, nel rispetto della seguente procedura che comporta:

a) la presentazione della relativa istanza da parte dei soggetti legittimati ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 348/1994 e corredata:

dalla proposta di modifica del disciplinare e dalla relativa relazione tecnico-commerciale;

dalla certificazione, rilasciata dal competente Ente, attestante il requisito di rappresentatività di cui all'art. 2, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 348/1994, unitamente all'elenco sottoscritto dai produttori ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera f) del decreto del Presidente della Repubblica n. 348/1994; in caso di presentazione dell'istanza da parte del Consorzio di tutela munito dell'incarico di vigilanza per la relativa DOC ai sensi dell'art. 19, comma 1, della legge n. 164/1992, il predetto elenco può essere sostituto dalla deliberazione dell'Assemblea dei soci del Consorzio medesimo, nel cui ordine del giorno sia stata espressamente prevista la trattazione della modifica del disciplinare di cui trattasi;

dal parere favorevole della competente Regione o Provincia autonoma;

b) l'acquisizione del preventivo parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle DO e delle IGT dei vini, da esprimersi nella prima riunione utile dalla data di presa in carico della relativa istanza".

N.B. -  Agrilex  Services s.r.l. , che vanta una pluriennale esperienza nella predisposizione e modifica dei disciplinari di produzione per vini a DO e IGT, è a disposizione degli operatori vinicoli, singoli o associati,  che intendessero contattarla, a mezzo fax o e-mail, per un eventuale affidamento di specifico incarico concernente le modifiche previste dalla predetta normativa. A richiesta si rilasciano  preventivi gratuiti.

                                                                                                    Agrilex Services S.r.l.
                                                                                                           La Direzione
 

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